Riferimenti normativi

legge

Formazione insegnanti - Riferimenti normativi

Breve raccolta dei punti più importanti della normativa in vigore, a cura del prof. Daniele Burchi.

Dalla legge 107/2015

Art. 1
comma 124
“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita’ nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”
comma  125
“Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle  attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016.”

comma 181 lettera b 

“…introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l’accesso alla professione…”

Dalla direttiva 170 del 21/03/2016

Art. 1

  1. La presente direttiva disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative.
  2. Presso il Ministero è istituita una piattaforma on-line per l’accreditamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei soggetti che erogano la formazione e per l’incontro tra domanda e offerta di formazione.
  3. Il Ministero cura la tenuta e l’aggiornamento di tre elenchi, pubblicati sulla medesima piattaforma, contenenti:
    1. i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola;
    2. le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell’offerta formativa;
    3. i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell’aggiornamento del personale scolastico.
  4. Gli elenchi di cui al comma 3 lettere a) e b) riportano, per ciascun soggetto, l’indicazione di non più di cinque ambiti tra quelli riportati in allegato alla presente direttiva;
  5. Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b).
  6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete sono soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3.
  7. Le Amministrazioni centrali che pianificano iniziative e destinano risorse alla formazione del personale scolastico nella realizzazione dei propri fini istituzionali non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3. Le finalità di tali azioni devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e devono essere condivise con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
  8. I corsi erogati ai sensi di questa direttiva non possono in alcun modo essere finalizzati al rilascio di titoli di abilitazione o specializzazione previsti da normative specifiche.
  9. Gli ambiti di cui all’allegato alla presente direttiva possono essere periodicamente rivisti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini di coordinarle con le esigenze del sistema di istruzione. […]

Dalla nota Miur prot. N. 19702 del 19/06/2016

Prime istruzioni operative concernenti le procedure previste per i Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola. Indicazioni attuative.

[…]
2. I Soggetti di per sé accreditati
Vi sono tre tipologie di Soggetti di per sé accreditati, che non necessitano dell’iscrizione nella piattaforma né di ulteriori procedure:
1. Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell’ Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.
2. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete.
3. Le Amministrazioni centrali che pianificano iniziative e destinano risorse alla formazione del personale scolastico nella realizzazione dei propri fini istituzionali, purché le finalità di tali azioni risultino coerenti con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e siano condivise con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Al fine di garantire l’uniformità della gestione del catalogo e dell’iscrizione alle iniziative formative proposte da parte dei soggetti di per sé accreditati, a partire da novembre anche questi soggetti potranno segnalare le iniziative formative da inserire nella piattaforma, attraverso modalità che verranno successivamente comunicate da questa Direzione generale.
[…]
6. L’esonero dal servizio
La partecipazione ai corsi di formazione, promossi da Soggetti accreditati o qualificati, o riconosciuti dal MIUR e dagli USR, contempla il diritto all’ esonero dal servizio del personale scolastico che vi partecipi, nei limiti previsti dalla vigente normativa. Per le diverse fattispecie di esonero dal servizio si rimanda alla nota MIUR n. 3096 del 2 febbraio 2016.
7. La Carta del Docente
Ciascun docente può utilizzare il bonus annuale di euro 500,00 consentito dalla Carta del docente, che permette “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (Legge 107/2015, art. 1, comma 121), per l’iscrizione ai corsi proposti dagli Enti accreditati e qualificati, a quelli riconosciuti dall’ Amministrazione, nonché a corsi promossi dalle Istituzioni di per sé accreditate.
8. Accesso alla piattaforma da parte del personale della scuola
A partire da metà novembre, il sistema consentirà, al personale della scuola di accedere alla piattaforma on-line per la consultazione e iscrizione alle iniziative formative che più rispondono ai propri bisogni. Inoltre, il sistema avrà cura di documentare la storia formativa delle iniziative a cui si è partecipato e delle nuove competenze acquisite applicate al contesto della propria classe (attraverso la produzione di documentazione da allegare al percorso formativo svolto).

Dalla nota ministeriale n. 2915 del 15 settembre 2016

Indicazioni progettazione attività formazione

…il “Piano Nazionale per la Formazione” definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019 e delinea, a partire dall’anno scolastico 2016-2017, un quadro strategico e operativo. per sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per lo sviluppo professionale del personale della scuola.
Le priorità nazionali sono inserite in una logica sistemica che considera il quadro di riferimento normativo e culturale in cui le azioni formative si collocano. Infatti:
• il Piano Triennale per l’Offerta Formativa contiene anche la previsione delle azioni formative che l’istituto si impegna a progettare e a realizzare per i propri docenti (e per tutto il personale), anche con modalità differenziate, in relazione alla necessità di realizzare quanto previsto nel Piano stesso;
• il Rapporto di Autovalutazione fornisce una rappresentazione della scuola attraverso l’analisi del suo funzionamento, individuando priorità e traguardi da conseguire;
• il Piano di Miglioramento della scuola, anch’esso parte del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, pianifica il percorso per realizzare le azioni previste.
L’obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento “diffuso” qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione: corsi, comunità di pratiche, proposte di ricerca didattica, esperienze associative, attività accademiche, riviste e pubblicazioni, ecc.

Le priorità

Le priorità della formazione per il prossimo triennio sono definite a partire dai bisogni reali che si manifestano nel sistema educativo e dall’intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze delle scuole e crescita professionale dei singoli operatori. Tali obiettivi, per poter essere raggiunti, saranno sostenuti anche da specifiche azioni a livello nazionale e afferiscono alle seguenti aree:

  1. Autonomia organizzativa e didattica
  2. Didattica per competenze e innovazione metodologica
  3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
  4. Competenze di lingua straniera
  5. Inclusione e disabilità
  6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
  7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
  8. Scuola e Lavoro
  9. Valutazione e miglioramento

Ogni area rappresenta uno spazio formativo dedicato prioritariamente ai docenti, ma che coinvolge anche gli altri soggetti professionali (dirigenti, figure di sistema, personale amministrativo). Le priorità nazionali, riferimento per tutto il personale e per lo stesso MIUR, saranno considerate e contestualizzate dai dirigenti scolastici attraverso gli indirizzi forniti al Collegio dei docenti per l’elaborazione, la realizzazione e la verifica del Piano di formazione inserito nel Piano triennale dell’Offerta Formativa.

L’obbligatorietà della Formazione

Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. Tale piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.

Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative. Si anticipa che ogni Unità Formativa dovrà indicare la struttura di massima di ogni percorso formativo (attività in presenza, ricerca in classe, lavoro collaborativo o in rete, studio, documentazione, ecc.), nonché le conoscenze, le abilità e le competenze, riconoscibili e identificabili quali aspetti della professionalità docente e quale risultato atteso del processo formativo.

Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall‘Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione. ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR. secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016. È punto qualificante della progettazione il coinvolgimento di associazioni disciplinari e professionali, università e soggetti che a vario titolo erogano formazione e che siano promotori di didattiche innovative e partecipate. se coerente con il piano delle scuole o delle reti.

Dal piano nazionale per la formazione degli insegnanti  03/10/2016

Cosa fanno le scuole

Le scuole all’interno degli ambiti territoriali

[…] La progettazione delle azioni formative a livello di ambito territoriale potrà assumere diverse forme e prevedere ulteriori articolazioni organizzative, a partire dalle reti di scopo, per particolari iniziative rispondenti a specifiche tematiche o rivolte a categorie di destinatari (neoassunti, ATA, dirigenti, figure intermedie, docenti di diversi settori disciplinari, ecc.). All’interno della progettazione di ambito è comunque possibile l’assegnazione di fondi anche a singole scuole per rispondere a esigenze formative previste nel piano triennale e non realizzabili in altro modo.

Ogni rete di ambito individuerà una scuola – polo per la formazione, anche non coincidente con la scuola capo-fila della rete stessa. La scuola-polo, in coerenza con le modalità 61 CAPITOLO 5 specifiche che saranno scelte dalla rete di ambito per la concreta gestione delle proposte formative e delle risorse, sarà assegnataria delle risorse finanziarie provenienti da fondi nazionali. I 321 ambiti riceveranno dal MIUR per il prossimo triennio un investimento annuale complessivo di circa 25 milioni di Euro corrispondente ad un investimento triennale di 75 milioni di Euro. A questi fondi, che saranno gestiti in totale autonomia dalla rete di ambito, andranno aggiunte le altre risorse definite nel Piano per realizzare le azioni indicate dalle priorità formative.

A livello di singola scuola

Le scuole incardinano le attività formative all’interno del Piano Triennale per l’Offerta Formativa, predisponendo, a loro volta in base alle necessità, un piano per la formazione del personale scolastico per il triennio. Le attività formative programmate dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con i principi e le direttive di questo Piano, devono:

  • essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale dell’offerta formativa;
  • innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e di obiettivi di processo; 
  • tenere conto delle azioni indivi – duate nei piani di miglioramento;
  • essere coerenti con le priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipazione dei docenti alle attività nelle modalità indicate dai diversi piani nazionali

La formazione in servizio, strutturale e obbligatoria

Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative. Ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo. È importante qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, quali ad esempio:

  • formazione in presenza e a distanza,
  • sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,
  • lavoro in rete,
  • approfondimento personale e collegiale,
  • documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola,
  • progettazione

L’Unità Formativa viene riconosciuta e acquisita in modo da tenere conto delle diverse attività formative sopra indicate e costruita in modo che si possa riconoscere e documentare il personale percorso formativo del docente, all’interno del più ampio quadro progettuale della scuola e del sistema scolastico. Per la definizione delle Unità Formative, in fase di prima definizione può essere utile fare riferimento a stadard esistenti, come il sistema dei CFU universitari e professionali. Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016. Le Unità Formative sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi previsti nel presente Piano Nazionale e nei Piani delle singole scuole. Nella progettazione dei Piani triennali, andrà posta particolare attenzione, soprattutto in questa prima fase di attuazione, alla necessità di garantire ai docenti almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio.

Tipologie di unità formative

Le Unità Formative possono essere promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete che organizza la formazione, con riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio, rilevabili dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal POF triennale. Possono quindi integrarsi con i piani nazionali (Capitolo 4) e la formazione autonomamente organizzata per gestire le attività richieste dall’obbligo della formazione. Le Unità Formative, possono essere inoltre associate alle scelte personali del docente, che potrà anche avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 23-9-2015, in attuazione della legge 107/2015). Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, percorsi on line anche attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli open badges, partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno documentate nel portfolio personale del docente e portate a conoscenza della scuola di appartenenza, che si impegna a valorizzarle in diversi modi (workshop, panel, pubblicazioni, ecc.) in modo da ricondurle ad un investimento per l’intera comunità professionale. Inoltre, la partecipazione a piani che comportano itinerari formativi di notevole consistenza o il maggiore coinvolgimento in progetti di particolare rilevanza e innovatività all’interno della scuola o nelle reti di scuole sarà adeguatamente riconosciuta con Unità Formative. Tra questi percorsi, si considerano, ad esempio:

  • formazione sulle lingue e il CLIL
  • coinvolgimento in progetti di rete
  • particolare responsabilità in progetti di formazione
  • ruoli di tutoraggio per i neoassunti
  • animatori digitali e team dell’innovazione
  • coordinatori per l’inclusione
  • ruoli chiave per l’alternanza scuola-lavoro

Tali attività arricchiranno quindi il portfolio professionale e potranno essere utilizzati a valere sui riconoscimenti di professionalità previsti dalle norme di legge. Questo sistema intende raggiungere due risultati: da una parte, garantire le linee culturali per una realizzazione efficace, sia per il singolo docente che a livello di scuola, dell’obbligo della formazione in servizio. Dall’altra, bilanciare la necessità di coinvolgere ogni singolo docente con le attività formative, con l’importanza di riconoscere la quantità e qualità delle attività formative svolte e promosse in modo diversificato dai docenti stessi.

Nota Miur n. 3373 del 01.12.2016

[…] La complessità del Piano e le opportunità che ne scaturiscono, impegnano l’Amministrazione nei suoi diversi livelli di responsabilità a concorrere alla sua realizzazione. La Cabina di Regia, prevista dal paragrafo 5.1 del citato Piano per la formazione, è costituita dalle Direzioni Generali del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ed è integrata da un nucleo operativo che ha il compito di promuovere, coordinare e monitorare le azioni formative coerenti con il Piano stesso, sia in relazione alle iniziative promosse dal MIUR che alla progettazione degli ambiti territoriali e delle scuole, nell’ottica dello sviluppo professionale continuo del personale scolastico. La presente comunicazione fornisce indicazioni per un efficace utilizzo delle risorse assegnate alle scuole polo, per lo sviluppo dei piani formativi delle istituzioni scolastiche negli ambiti territoriali. Come definito al paragrafo 5.3 del Piano nazionale per la Formazione, le reti favoriscono lo sviluppo di una progettualità condivisa per costruire proposte di azioni in sinergia e per rispondere in modo più capillare alle esigenze delle scuole e dei docenti. La rete rappresenta quindi un’opportunità da costruire, per la promozione del piano formativo dell’ambito che non rappresenterà la somma dei singoli piani – siano essi delle singole istituzioni scolastiche che delle reti di scopo – ma una loro sintesi, una rielaborazione per obiettivi, contenuti e temi, per filiere di ricerca, di sviluppo e di approfondimento. Nel caso in cui una specifica esigenza formativa non sia individuata nella progettazione di ambito, potrà comunque essere riconosciuta una quota parte delle risorse assegnate (Cfr. Nota MIUR prot.2915 del 15.09.2016).
[…] Le attività formative scelte dai docenti nell’ambito dell’utilizzo della card, sono inserite nel portfolio del docente e utili alla definizione del suo curriculum, così come quelle riconducibili al Piano di formazione, elaborato dall’istituzione scolastica, che rientrano nella formazione obbligatoria definita dall’art. 1 comma 124 della L. 107/15. Inoltre i percorsi formativi realizzati con la card, se coerenti con il piano elaborato dal collegio docenti, divengono parte integrante del piano stesso e quindi sono riconosciuti nell’ambito della formazione obbligatoria.
Per evitare sovrapposizioni con la progettazione formativa delle istituzioni scolastiche e delle reti, si evidenzia che le azioni nazionali dovranno essere considerate nella pianificazione dei piani di ambito e dei piani delle istituzioni scolastiche. Nei piani dovrà essere prevista la partecipazione dei docenti che svolgono attività scolastiche corrispondenti con la formazione proposta dalle azioni nazionali. 3 In questo quadro va evidenziato il ruolo dei CPIA che potranno portare all’interno della progettualità dell’ambito le loro specifiche esigenze formative, ma anche le esperienze maturate su molte delle tematiche indicate dalle priorità. Saranno inoltre costruiti percorsi anche a carattere nazionale a loro riservati .
[…] La progettualità costruita negli ambiti e dalle reti saranno oggetto di un’azione di monitoraggio promossa a livello nazionale a cura di INDIRE, come previsto dal paragrafo 5.4 del Piano.
Come condiviso durante l’incontro del 10 u.s., gli staff regionali coordinano la progettazione delle attività delle scuole polo della regione, tenendo conto del contesto territoriale, dei possibili raccordi con università, enti di formazione e di ricerca, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, comitati scientifici, nuclei di progettazione, ecc. Il Piano per la formazione è un importante passaggio per mettere al centro lo sviluppo professionale, per favorire lo scambio all’interno di una comunità di pratiche, luogo condiviso di esperienze e conoscenze.

Dal documento di lavoro per lo sviluppo del piano di formazione docenti 2016-2019.

Questioni operative dall'allegato della nota Miur n. 9684 del 06.03.2017

La “profilatura” dell’Unità Formativa  

Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta formativa in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. La descrizione di una unità formativa può prendere spunto, da modelli simili elaborati in ambito universitario (il riferimento è al CFU : credito formativo universitario, che individuano un segmento formativo strutturato e “auto consistente” che, secondo le specifiche ANVUR, è pari ad un riconoscimento di un impegno complessivo di 25 ore).

Tale indicazione è puramente esemplificativa. Le istituzioni scolastiche possono, in coerenza con le scelte del Collegio dei docenti, modulare e quantificare l’impegno in relazione alla tipologia delle attività previste.

– Sistemi di monitoraggio

Le azioni di monitoraggio prevedono scadenzati momenti di incontro diretto a livello regionale e interregionale con i dirigenti responsabili delle scuole-polo-formazione. Alcuni momenti potranno assumere anche la forma di seminari di formazione tecnico-culturale-gestionale sui temi della formazione e della sua organizzazione.

A corredo di ogni azione formativa, a cura del soggetto erogatore o direttore della formazione, dovrà essere richiesto ai docenti partecipanti di esprimere una valutazione sulla partecipazione al percorso formativo, sulla base di un modello digitale messo a disposizione dal MIUR (DGPERS) che si ispira direttamente alla check-list sulla qualità della formazione, prevista nel Piano. Inoltre, si raccomanda vivamente che ogni direttore di iniziativa formativa, nello stendere la “relazione” sullo svolgimento effettivo del corso, che accompagna necessariamente la rendicontazione delle spese sostenute (o impegnate), si ispiri direttamente a tale check-list.

Eventuali ulteriori azioni di monitoraggio potranno essere realizzate, a cura di particolari soggetti che verranno incaricati.

1.3 – Sistemi di attestazione, validazione, certificazione delle attività formative

Il Piano di formazione docenti 2016-2019 prevede, al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, che le scuole articolino le attività proposte in Unità Formative.

Dagli incontri svolti, emerge l’esigenza di pervenire ad un formato standardizzato di attestazione delle attività formative, che verrà veicolato attraverso la piattaforma digitale per la gestione della formazione. Al fine di garantire l’attestazione dei percorsi formativi organizzati dalle scuole, questi dovranno essere inseriti nella piattaforma digitale per la formazione (v. par. 4).

L’attestazione, è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate presso il MIUR ai sensi della Direttiva n.170/2016, e sarà collegata ad un questionario di valutazione del percorso formativo, compilato dal docente. L’attestato conterrà informazioni relative agli obiettivi del percorso formativo, alla descrizione dei contenuti affrontati, delle metodologie, e ad eventuali prodotti utilizzati nella didattica. Questa modalità sarà attiva orientativamente da fine aprile 2017, con l’ingresso dei docenti nella piattaforma digitale per la formazione.

E’ in fase di studio un livello più avanzato di attestazione che preveda una validazione del percorso, attraverso un’ opportuna documentazione (diario di bordo, materiali didattici prodotti, progettazione formativa, rilevanza del percorso ai fini del miglioramento delle competenze professionali). In tale ottica il percorso formativo potrà anche concludersi con una prova di valutazione, interna o esterna (compito autentico, lavoro di progetto, colloquio, prove strutturate, ecc.), delle competenze acquisite dai partecipanti.

Nel corso del triennio di vigenza del piano 2016-2019 s’intende pervenire ad un sistema di certificazione della formazione, con l’inserimento progressivo nel portfolio docente dei crediti acquisiti.

A livello di singola scuola sono ipotizzabili:

– un referente per la formazione in servizio, preferibilmente con incarico di “funzione strumentale” o simile (con un eventuale gruppo di supporto o con la possibilità di forme frequenti di coordinamento con i responsabili dei diversi settori), che agisca in stretta collaborazione con il dirigente scolastico cui spetta la cura e la valorizzazione delle risorse professionali dell’istituto.

– l’attivazione di una bacheca digitale, per informazioni sulle opportunità di formazione per i docenti dell’istituto.

A livello MIUR sono attivati:

– uno spazio informativo di base sul Piano di formazione docenti 2016-2019;

– una Piattaforma degli Enti accreditati e qualificati per l’offerta di formazione, ivi compresa quella delle scuole che sarà accessibile dagli insegnanti (www.istruzione.it/pdgf) presso la DGPERS;

– una Piattaforma per l’erogazione del bonus carta del docente: www.cartadeldocente.istruzione.it .

L’offerta di formazione

I soggetti accreditati/qualificati ai sensi della Direttiva n.170/2016, possono entrare nella piattaforma www.istruzione.it/pdgf dal 1 febbraio 2017, e hanno la facoltà di inserire le proprie iniziative formative all’interno di un catalogo che sarà consultabile in una seconda fase (a partire da fine aprile 2017) da parte dei docenti.
Ciascuna iniziativa formativa è caratterizzata da una serie di informazioni strutturate che gli enti devono inserire a sistema, tra cui:

  1. Il titolo dell’iniziativa formativa;
  2. gli obiettivi e una descrizione sintetica;
  3. gli ambiti specifici e trasversali previsti dall’allegato alla direttiva n.170/2016;
  4. il programma, la durata, l’eventuale direttore del corso e i formatori previsti;
  5. le competenze “attese” in uscita.

A ciascuna iniziativa formativa sarà associata una o più edizioni. Le edizioni sono caratterizzate, tra l’altro, da:

  1. il periodo di tempo previsto per l’iscrizione,
  2. il luogo e la durata dello svolgimento del percorso formativo,
  3. i nominativi e i curricula dei formatori specifici per l’edizione,
  4. le eventuali risorse didattiche allegate.

Gli enti potranno gestire attraverso questa piattaforma anche le iscrizioni, prelevare l’elenco dei partecipanti in formato aperto, attestare le presenze e rilasciare gli attestati (attraverso l’upload di un file in formato pdf). Inoltre potranno, in qualsiasi momento, accedere al catalogo delle iniziative formative presenti in piattaforma in modo da programmare e pianificare le iniziative formative consultando anche l’offerta di formazione degli altri Enti.
Le istituzioni scolastiche (scuole polo capo-fila della formazione degli ambiti, altre scuole, etc.), accedendo tramite le stesse credenziali utilizzate per il SIDI, dovranno inserire a catalogo le iniziative formative finanziate con il piano di formazione docenti 2016-2019, proposte per la propria rete d’ambito o i percorsi organizzati anche con il bonus della card del docente, al fine di garantirne l’attestazione.
Gli enti di cui all’ articolo 1 comma 5 della Direttiva n.170/2016 di per sé accreditati (Università, consorzi universitari e interuniversitari, enti di ricerca, AFAM, etc.) dovranno preventivamente registrarsi alla piattaforma attraverso il link : www.istruzione.it/pdgf .

4.2. La domanda di formazione

I docenti attraverso la piattaforma digitale per la formazione, potranno gradualmente consultare il catalogo delle iniziative formative offerte dagli Enti accreditati ed iscriversi ai relativi percorsi formativi. In pratica nel catalogo saranno visibili le iniziative realizzate sia dagli enti/associazioni Accreditati/qualificati, sia quelle proposte dai soggetti di per sé qualificati per la formazione art.1 commi 5-6 Direttiva n.170/2016) quali, ad esempio, le scuole del sistema nazionale di istruzione e le Istituzioni Universitarie.
Una volta terminato il percorso formativo, che verrà svolto al di fuori di tale piattaforma (attraverso attività in presenza, on-line, laboratoriali, di ricerca-azione, etc.), gli Enti dovranno attestare la presenza dei docenti (avendo rilevato la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore previste dall’iniziativa) attraverso una specifica funzione prevista sulla piattaforma. Ogni percorso formativo sarà quindi valutato dai docenti partecipanti attraverso un questionario di gradimento progettato sulla base della “checklist” per la qualità prevista nel Piano di formazione docenti 2016-2019. La compilazione del questionario costituisce un vincolo all’effettivo rilascio dell’attestato di partecipazione da parte del soggetto che ha erogato la formazione.
Successivamente, in una sezione del sito riservata al singolo docente, sarà consultabile l’attestato di partecipazione all’iniziativa formativa svolta. In quest’area si potrà accedere all’intero elenco dei percorsi formativi svolti cui il docente ha partecipato. Per ciascun percorso sarà possibile visionare il relativo attestato e le seguenti informazioni: il programma, la durata, i relatori ed i relativi curriculum, le competenze in uscita e i link agli eventuali materiali didattici. Sarà quindi possibile uniformare la documentazione che caratterizza ciascun percorso formativo, andando oltre la semplice attestazione di una attività formativa per un certo numero di ore. L’elenco dei percorsi di formazione svolti dal docente costituirà una vera e propria “storia formativa” e sarà la base per la realizzazione di un portfolio professionale, cui saranno aggiunti, in seguito, gli ulteriori aspetti dell’anagrafe della professionalità, del bilancio di competenze nonché ulteriori elementi di documentazione della propria attività didattica.
Al fine di garantire la confluenza delle attestazioni dei percorsi svolti nella “storia formativa” è fondamentale che i docenti si iscrivano alle iniziative formative attraverso la piattaforma.
Per quanto concerne le iniziative formative svolte dai docenti ed attestate dagli enti prima dell’attivazione della piattaforma, queste potranno essere inserite dai docenti, successivamente secondo modalità che verranno definite dalla Direzione generale per il personale scolastico purché conformi con quanto previsto dal Piano di formazione docenti 2016-2019.